
Quando il cliente diventa il “padrone”: guida all’interposizione di manodopera illegale
Nel complesso mondo della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, esiste una zona grigia in cui spesso i lavoratori si trovano impigliati senza nemmeno rendersene conto. È quella situazione in cui la guardia giurata o l’operatore fiduciario, pur essendo assunto dall’Istituto di Vigilanza “Alfa”, si ritrova a prendere ordini diretti, subire rimproveri e vedere gestiti i propri turni esclusivamente dal manager dell’azienda cliente “Beta” (sia essa un supermercato, una banca o una fabbrica).
Questo fenomeno non è solo una questione di “cattiva gestione”, ma prende un nome giuridico ben preciso: interposizione fittizia di manodopera. Comprendere di cosa si tratta è fondamentale, perché trasforma un normale appalto di servizi in una pratica illegale che lesiona i diritti del lavoratore e che, se accertata, può portare a conseguenze rivoluzionarie per il rapporto di lavoro, inclusa l’assunzione diretta da parte del cliente.
La regola base: l’appalto genuino
Per capire quando si viola la legge, bisogna prima capire cosa è lecito. Nel settore della sicurezza, il rapporto standard è l’appalto di servizi. L’Istituto di Vigilanza (appaltatore) firma un contratto con un Cliente (committente) per fornire un servizio specifico: la sicurezza dei locali.
In un appalto genuino, l’Istituto di Vigilanza deve mantenere due prerogative fondamentali:
L’organizzazione dei mezzi: deve fornire divise, radio, auto, armi e tecnologie.
Il potere direttivo e organizzativo: è l’Istituto che decide chi mandare, come organizzare i turni, come gestire le ferie e come sanzionare disciplinarmente il dipendente.
Il cliente acquista un “risultato” (la sicurezza), non le persone. Il committente può dare indicazioni generali (es: “il negozio apre alle 8:00, chiudete le porte alle 20:00”), ma non può gestire la quotidianità del lavoratore come se fosse un proprio dipendente.
Quando scatta l’illecito: l’interposizione
L’interposizione di manodopera si verifica quando l’Istituto di Vigilanza si limita a fornire “braccia” o “testoline”, disinteressandosi completamente della gestione operativa. In questo scenario, l’Istituto diventa un mero “pagatore di stipendi”, una scatola vuota che serve solo a fatturare, mentre il vero “padrone” (datore di lavoro di fatto) diventa il cliente.
Il confine viene superato quando il committente esercita il potere direttivo. Ecco alcuni segnali d’allarme tipici che suggeriscono un appalto non genuino:
il direttore del supermercato decide i turni di servizio della guardia e le ferie senza consultare l’Istituto;
il responsabile della banca impartisce ordini diretti e costanti su come svolgere il lavoro, correggendo l’operato della guardia minuto per minuto;
l’azienda cliente fornisce direttamente gli strumenti di lavoro essenziali (non solo l’accesso ai locali, ma proprio gli strumenti operativi);
il lavoratore è inserito organicamente nell’organigramma del cliente (es: appare nella lista telefonica interna, partecipa alle riunioni dello staff del cliente, riceve le mail aziendali del cliente);
il cliente esercita il potere disciplinare (fa “rapporto” o rimprovera direttamente il lavoratore, minacciando sanzioni).
In questi casi, l’appalto è una maschera. La legge (in particolare il D.Lgs 276/2003) vieta questa pratica perché serve spesso a eludere le tutele dei lavoratori, pagando una guardia con il CCNL Vigilanza per fare magari un lavoro che, nel CCNL del cliente (es. Bancario o Commercio), costerebbe molto di più.
Perché è un problema grave per il lavoratore
L’interposizione non è solo un tecnicismo legale: ha impatti reali sulla vita della GPG o del fiduciario. Quando il lavoratore risponde a due padroni, si crea confusione su chi sia responsabile della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Se mi faccio male seguendo un ordine del cliente che non era previsto dal mio Istituto, di chi è la colpa?
Inoltre, questa pratica priva il lavoratore della possibilità di essere assunto direttamente dall’azienda che beneficia realmente della sua prestazione, spesso perdendo vantaggi economici e normativi significativi. Il “dumping contrattuale” passa spesso proprio attraverso falsi appalti di servizi.
Cosa si può fare: le tutele legali
La normativa italiana è molto severa su questo punto. Se un giudice del lavoro accerta che c’è stata interposizione fittizia di manodopera, la sanzione principale è la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore effettivo.
In parole semplici: se si dimostra che per anni la guardia ha preso ordini solo ed esclusivamente dal direttore della filiale bancaria, il giudice può ordinare alla banca di assumere quella guardia come proprio dipendente, con il relativo inquadramento (spesso migliorativo) e il pagamento delle differenze retributive maturate nel tempo.
Non è un percorso automatico e richiede prove solide (email, ordini di servizio, testimonianze), ma è una delle vertenze più temute dalle grandi aziende committenti. È essenziale, però, saper distinguere tra il semplice “coordinamento” (lecito) e la “subordinazione” (illecita).
Per chi volesse approfondire i dettagli tecnici, i riferimenti normativi precisi e capire come muoversi in queste sabbie mobili legali, è disponibile un’analisi approfondita sull’interposizione di manodopera nella vigilanza direttamente sul sito del sindacato UGL Sicurezza Civile. In quella sede vengono analizzati i casi di specie e forniti strumenti per riconoscere quando il proprio lavoro si sta trasformando in una somministrazione irregolare.
Conclusioni
Il settore della sicurezza privata si fonda sulla professionalità degli operatori, che devono rispondere a una catena di comando chiara e definita. Accettare passivamente che il cliente si sostituisca al proprio datore di lavoro non solo crea stress e confusione operativa, ma mina alla base i diritti della categoria. Riconoscere l’interposizione è il primo passo per pretendere un appalto genuino o, in alternativa, per rivendicare il giusto inquadramento presso chi realmente sfrutta la prestazione lavorativa.